La Cassazione ricorda come nel caso in cui l’assemblea prenda una decisione all’unanimità dei condomini presenti, non è necessario indicare nel verbale il numero o il nome dei votanti
Se la delibera del condominio è unanime, non serve indicare nel verbale né il nome né il numero dei votanti, in quanto tutti i presenti hanno espresso voto favorevole. È quanto ha precisato la Cassazione, nella recente sentenza n. 32346/2018.
La vicenda
Nella vicenda su cui la seconda sezione civile della Cassazione è stata chiamata a decidere, un condomino aveva impugnato la delibera condominiale assunta all’unanimità dei presenti, lamentando, tra l’altro, che nel verbale non erano stati indicati i nominativi e gli aventi titolo al voto e che era stata omessa ogni indicazione del voto espresso da ciascun condomino.
Perdendo sia in primo che in secondo grado, l’uomo adiva i giudici del Palazzaccio, ribadendo tra le altre cose, la violazione dell’art. 1136 c.c., in quanto nella delibera impugnata “non sarebbe stato verificato il quorum costitutivo, attraverso l’indicazione nominativa dei partecipanti e della quota rappresentata. Il verbale non riporterebbe, inoltre, l’indicazione dei condomini votanti, ai fini della verifica del controllo della maggioranza deliberativa, essendo del tutto generica l’affermazione ‘approvato bilancio all’unanimità’”.
Ma anche la Cassazione gli dà torto.
Delibera unanime, nel verbale non servono i nomi
Per gli Ermellini, infatti, nel caso di specie, non è ravvisabile la violazione dell’art.1136 c.c., avendo. la corte territoriale accertato che dal verbale di assemblea risultava l’elenco dei nominativi dei condomini, intervenuti personalmente o per delega e l’indicazione del valore delle quote rappresentate espresse in millesimi.
Come correttamente rilevato dal giudice d’appello, precisano i giudici, la delibera venne assunta in seconda convocazione con una maggioranza di 777/1000 e con il voto della totalità dei convenuti. Per cui, risulta, “rispettato sia il del quorum costitutivo che il quorum deliberativo, poichè l’assemblea si è costituita con l’intervento dei condomini rappresentanti due terzi del valore dell’edificio ed ha deliberato all’unanimità”.
Trattandosi di decisione assunta all’unanimità, afferma quindi la Suprema Corte, “non era necessaria la verbalizzazione del numero dei votanti a favore o contro la delibera approvata poiché tutti avevano espresso il voto favorevole”. Invero, prosegue la sentenza, come stabilito dalle sezioni unite (cfr. sentenza n. 4806/2005), “l’indicazione di chi ha votato a favore o contro è necessaria per le delibere adottate a maggioranza perché consente di verificare il raggiungimento del quorum deliberativo, che, altrimenti, non sarebbe possibile”.
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