Pubblichiamo un breve commento alla sentenza 21.3.2013 n. 7103 della Cassazione, di questo e di altro ancora si parlerà nel corso: “Profili di responsabilità civile e penale all’interno del Condominio: responsabilità dell’Amministratore, responsabilità del Condominio, responsabilità dei singoli condomini.” che si terrà a Torino il 26 settembre.
La Cassazione Civile ribadisce, seguendo un orientamento (oramai consolidato) “inaugurato” da Cass.Civ. 16.10.2008 n. 25251) che anche l’amministratore di condominio può rispondere in proprio (e non quindi quale semplice rappresentante del condominio) in seguito a delle azioni di richiesta risarcimento danni proposte nei suoi confronti da condomini (o soggetti del tutto terzi rispetto al condominio) che ritengano di aver subito un danno a causa sua…
In particolare, nel caso di specie alcuni soggetti si erano rivolti al Tribunale di Milano chiedendo il risarcimento dei danni patiti dai loro immobili in seguito ad infiltrazioni d’acqua provenienti dal condominio sovrastante. La domanda era stata proposta nei confronti sia del condominio danneggiante che del suo amministratore in proprio.
Il giudice adito aveva accolto la domanda nei confronti del condominio, ma respinto quella proposta in proprio verso l’amministratore.
La Corte d’Appello, a sua volta, aveva riformato la sentenza e mandato assolto anche il condominio convenuto.
In sede di riesame, la Corte di Cassazione ha viceversa riformato la sentenza della Corte ravvisando la responsabilità nel causare l’accaduto sia del condominio, per non aver vigilato sulla cosa in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. , e sia in proprio dell’altro soggetto convenuto, precisando che “in questo clima era ravvisabile una responsabilità anche in capo all’amministratore, che non diede esecuzione alla delibera 13 ottobre 1993 di acquisto delle pompe”.
Brevemente ricordato che l’acquisto delle predette pompe era stato deliberato dalla assemblea proprio per ovviare alle infiltrazioni d’acqua che poi danneggiarono gli immobili sottostanti, e che tale acquisto venne ritenuto superfluo dall’amministratore che infatti non lo pose mai in essere, si rileva come in questo caso le responsabilità dell’amministratore (almeno così pare di capire leggendo la sentenza in oggetto) siano duplici: da un lato venendo meno all’ordine impartitogli dalla assemblea l’amministratore è stato inadempiente nei confronti del mandato ricevuto dal condominio, il che evidentemente lo espone ad una richiesta di risarcimento danni dai parte dei condomini, e dall’altro lato vi è anche una sua responsabilità diretta nei confronti dei terzi danneggiati, per aver permesso (con una propria omissione) il verificarsi di un evento dannoso.
In conclusione, per quanto il tema della responsabilità personale dell’amministratore di condominio non sia spesso trattato con sufficiente chiarezza, sopratutto per distinguerla una volta per tutte da quella del condominio amministrato, pare si possa concludere che l’unico modo, per quanto via via la cosa divenga sempre più difficile visto il moltiplicarsi delle incombenze che gli sono richieste, dell’amministratore per “pararsi” da eventuali azioni provenienti dallo stesso condominio o da terzi, sia quello di adempiere scrupolosamente il proprio mandato.
Avv. Enrico Morello