NON VI E’ NECESSITA’ DI LITISCONSORZIO NECESSARIO QUALORA IL CONDOMINO SI LIMITI AD ECCEPIRE LA PROPRIETA’ ESCLUSIVA DEL BENE MA NON PRESENTI DOMANDE RICONVENZIONALI IN TAL SENSO
La Cassazione interviene, a Sezioni Unite (decisione 13/11/2013 n. 25454), per comporre un contrasto giurisprudenziale in merito alla necessità o meno del litisconsorzio necessario, nei confronti di tutti i condomini, relativamente ad una controversia introdotta da un condomino contro un altro condomino.
Nel caso di specie, il condomino S.G. si rivolgeva al Tribunale di Lecce chiedendo ordinarsi la demolizione di un muretto che il condomino D.G. aveva eretto in area a dire dell’attore di proprietà condominiale.
A tali domande, il convenuto rispondeva limitandosi ad eccepire la proprietà esclusiva dell’area ove egli aveva edificato il muretto.
Nel dirimere il contrasto, le Sezioni Unite dichiaravano di prendere le mosse dalla decisione della sentenza n. 7705/1996 della stessa Cassazione Civile, che nell’individuare i casi, in tema di controversie in materia condominiale, nei quali si renda necessario il litisconsorzio necessario esteso a tutti i condomini, avevano (seguendo l’orientamento al tempo dominante) esteso tale necessità anche ai casi, come quello in esame, ove il condomino convenuto si limitasse ad opporsi ad una avversa domanda eccependo la proprietà esclusiva del bene ma non proponendo domande riconvenzionali dichiarative in tal senso.
Successivamente a tale decisione, osservava la Corte, si erano poi formati due differenti orientamenti (da qui l’intervento a Sezioni Unite): l’uno volto a ravvisare “la necessità di integrare il contraddittorio soltanto nel caso in cui il convenuto proponga a sua volta domanda riconvenzionale per l’accertamento della proprietà esclusiva del bene” (Cass.Civ. 27447/06), e l’altro viceversa che riteneva sussistere tale esigenza anche qualora il convenuto si limitasse a far valere la proprietà esclusiva del bene a titolo di eccezione rispetto alle domande presentate nei sui confronti. (Cass.Civ. 4624/13).
Nel comporre (con la decisione in esame) il contrasto, le Sezioni Unite dichiaravo di aderire a tale ultimo orientamento meno restrittivo, e cioè di ritenere, ai sensi dell’art. 102 Cod.Proc.Civ., necessaria la chiamata in causa di tutte le parti coinvolte (in questo caso i condomini) solo qualora la sentenza resa in assenza di alcune di loro sarebbe di fatto (e per ragioni di diritto sostanziale) inutiler data.
E’ chiaro, allora, argomenta la Corte, che nel caso preso in esame (ove si ripete il condomino -convenuto non aveva presentato domande riconvenzionali di proprietà esclusiva del bene), la sentenza resa in assenza degli altri condomini non sarebbe inutile né qualora vinca l’attore, che potrebbe certamente fare eseguire il provvedimento con conseguente demolizione del muretto, e né nel caso di sentenza favorevole al convenuto, dato che come annota la Corte, egli rimarrebbe certamente esposto ad eventuali analoghe iniziative da parte di altri condomini o del Condominio, ma avrebbe “comunque conseguito l’utile effetto di respingere le pretese del soggetto più determinato a rivendicare il bene”.
E’ appena il caso di dire, concludendo, che qualora il condomino – convenuto non si limiti, nel contrastare una avversa domanda, ad eccepire la proprietà esclusiva del bene, ma proponga domanda riconvenzionale per la proprietà esclusiva, vi sarà certamente la necessità ineludibile di estendere il contraddittorio a tutti i condomini.
Avv. Enrico Morello