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La cassazione torna ad occuparsi di contestata annessione di spazi “condominiali” da parte di alcuni condomini.

La cassazione torna ad occuparsi (a poca distanza da Cass. Civ. 1953/2014  in materia di sotto tetto) di contestata annessione di spazi “condominiali”  da parte di alcuni condomini.

Nel caso in esame, diversi  condomini si rivolgevano al Tribunale chiedendo dichiararsi l’indebita annessione operata da altri condomini  dello stesso stabile, in ampliamento dei garage di loro proprietà, di antistanti spazi che i ricorrenti  assumevano originariamente destinati all’uso comune come da progetto approvato in sede di concessione edilizia,  e pertanto di appartenenza al condominio.

I convenuti resistevano alle domande proposte nei loro confronti negando di aver operato alcuna modifica in ampliamento, ed affermando anzi di aver acquistato le rispettive unità immobiliari con le annesse pertinenze nello stato in cui si trovavano.

La Corte di Cassazione, alla quale giungeva la causa dopo i consueti due gradi di giudizio, nel decidere la questione invitava i giudici di merito, in casi analoghi a sentenziare a favore o contro tenendo conto,  anzitutto, “della  effettiva  e concreta destinazione  funzionale ad uso collettivo degli spazi in questione”.

Quello che rileva (come ribadito anche in Cass. Civ. 2841/2013) è pertanto che nel decidere sulla “condominialità ” o meno di spazi contestati, si verifichi caso per caso, ed indipendentemente dalle risultanze dei titoli di acquisto e dagli estremi del titolo edificatorio,  l’effettivo utilizzo che del vano in questione viene (o possa essere) fatto da parte di solo alcuni o  tutti i condomini.

Vale ancora la pena di segnalare, infine, che nella sentenza oggetto di commento la Corte trova anche il modo, respingendo l’eccezione pregiudiziale sollevata dai ricorrenti, di rilevare come nonostante il giudizio veda la presenza in causa solo di alcuni condomini, “non sussista dal lato attivo litisconsorzio necessario nei confronti dei rimanenti condomini, considerato che la richiesta di riduzione in pristino si sarebbe tradotta in un vantaggio e non in un pregiudizio per i non evocati”.
Avv. Enrico Morello