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CONFLITTO DI INTERESSI E VOTO ASSEMBLEARE

La recentissima sentenza Cass. 25.01.2018 n. 1853, insieme alla precedente e conforme Cass. 28.09.2015, n. 19131 costituisce un utilissimo punto di riferimento per affrontare e – nei limiti del possibile – risolvere sul nascere l’annoso problema della partecipazione al voto del condomino in conflitto di interessi.

Logica vuole che si definisca preliminarmente il concetto di conflitto di interessi.

Si ha tale conflitto allorchè esista una sicura divergenza tra quello che viene definito come l’interesse “istituzionale” del Condominio e quello particolare del condomino tale per cui la deliberazione adottata con il voto determinante di quest’ultimo sia potenzialmente dannosa per la collettività condominiale.

Il caso deciso dalla Corte si presenta non raramente nella vita condominiale: l’assemblea aveva affidato l’appalto per lavori di manutenzione ad un’impresa di cui un condomino era titolare. La Corte ha ritenuto che, pur divenendo tale condomino “controparte contrattuale” del Condominio, tale scelta non fosse funzionale ad interessi extracondominiali, né, di per sé, potesse ledere l’interesse condominiale all’utilizzazione ed alla gestione delle parti comuni dell’edificio.

Per inciso, va sottolineato che il preventivo presentato dal condomino-impresario era più alto rispetto a quelli della concorrenza. Anche questo aspetto non è stato ritenuto rilevante, e ciò alla luce del principio, basilare ma troppo spesso dimenticato, per cui spetta al giudice verificare la legittimità delle deliberazioni assembleari, ma non l’opportunità o la convenienza delle soluzioni in concreto adottate in sede deliberativa.

La Corte ha poi riaffermato il principio per cui laddove il conflitto davvero esista, non per questo il condomino in conflitto deve astenersi dalla votazione (e tanto meno debbano sottrarsi i suoi millesimi al fine del calcolo dei quorum).

In altre parole, se per deliberare validamente, ad esempio, occorrono 500 millesimi su 1000, ed il condomino in conflitto dispone di 100 millesimi, non per questo la deliberazione potrà essere adottata con 450 millesimi su 900: continueranno ad occorrerne  500 su 1000 e solo qualora risulti – attraverso la cosiddetta prova di resistenza – che la decisione sia stata adottata con il voto determinante del condomino in conflitto di interessi, la delibera sarà annullabile.

A margine, vale la pena ricordare che, qualora il condomino in conflitto di interessi conferisca la delega assembleare ad altro condomino, il voto espresso da quest’ultimo a nome proprio (e quindi non come del delegato) sarà comunque valido.

Qualora, invece, sia il delegato a trovarsi in situazione di conflitto di interessi, il suo voto espresso quale delegato non sarà valido qualora emerga che il delegante ignorava la situazione di conflitto di interessi (ipotesi, questa, possibile, ma alquanto rara).

 

Davide Rocca – avvocato in Torino