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Decreto ingiuntivo per l’amministratore che non consegna il registro di anagrafe condominiale

Per il Tribunale di Chieti, l’amministratore di condominio non può rifiutarsi di consegnare il registro di anagrafe condominiale. Il diritto del condomino di prendere visione del registro ed estrarne copia è stabilito in modo chiaro dall’art. 1129 c.c.

di Marina Crisafi – L’amministratore che rifiuta di consegnare al condomino il registro di anagrafe condominiale commette un’evidente violazione dell’obbligo stabilito dall’art. 1129 c.c. Inoltre, l’esercizio di tale diritto non è subordinato all’esplicitazione dell’interesse sotteso alla domanda da parte dell’interessato ed è esplicitato in modo così chiaro dalla norma da escludere che l’amministratore possa opporre ragioni concernenti la privacy degli altri condomini. È quanto si ricava dalla recente sentenza n. 8/2018 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, chiamato a pronunciarsi su un decreto ingiuntivo ottenuto da una signora nei confronti del proprio condominio.

La vicenda

Nella vicenda, la donna aveva ottenuto decreto ingiuntivo dal tribunale per la consegna del registro dell’anagrafe condominiale, oltre ad altri documenti relativi a lavori effettuati per la copertura del fabbricato.

Il condominio si opponeva eccependo che il registro deve essere custodito dall’amministratore, ma non divulgato in quanto contenente dati sensibili, anche in considerazione del fatto che la condomina non aveva indicato l’interesse sotteso alla propria richiesta.

Quanto alla documentazione oggetto dell’ingiunzione, invece, la stessa era già stata consegnata parzialmente alla signora, mentre per alcuni documenti la richiesta era pervenuta solo pochi giorni prima del decreto ingiuntivo.

Per cui, il condominio, sostenendo che le richieste della donna fossero “contrarie a buona fede” ed ostative “all’attività del condominio, gravandolo di oneri economici evitabili” chiedeva che il decreto opposto venisse revocato.

La donna non ci stava e si costituiva in giudizio ribadendo il proprio diritto alla consegna dei documenti e del registro.

Registro anagrafe condominiale: diritto di visione e copia per tutti i condomini

Per il tribunale la donna ha in parte ragione. In particolare, sul punto della mancata consegna alla stessa del registro di anagrafe condominiale, afferma il giudice abruzzese, ciò “costituisce una piuttosto evidente violazione dell’obbligo stabilito dall’art. 1129 c.c., disposizione che attribuisce a ciascun interessato il diritto di visionare ed estrarre copia del registro stesso”. L’esercizio di detto diritto, inoltre, prosegue la sentenza, non “è subordinato (dalla chiara disposizione codicistica) alla esplicitazione dell’interesse sotteso alla domanda”, interesse peraltro implicito nella qualità di condomina rivestita dalla signora.

Il diritto del condomino di prendere visione del registro e di estrarre copia di detta documentazione, sentenza quindi, il tribunale, “è stabilito in maniera talmente chiara da escludere del tutto che l’amministratore di condominio debba, volta per volta, verificare se l’interesse sotteso alla richiesta del condomino prevalga o meno sul diritto degli altri condomini alla riservatezza del loro dati personali, contenuti nel registro di anagrafe”.

Per quanto concerne, invece, gli altri documenti, la produzione degli stessi è circostanza che determina il venir meno di qualsiasi interesse delle parti ad una pronuncia dell’autorità giudiziaria e dunque la cessazione della materia del contendere.

Ne consegue, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna del condominio a consentire alla signora di visionare ed estrarre copia, previo rimborso delle spese, del registro di anagrafe condominiale.

Scarica Trib. Chieti 31 gennaio 2018 n. 8