Per tinteggiare le pareti interne del proprio appartamento in condominio non servono permessi e autorizzazioni. Tali interventi, infatti, sono considerati opera di manutenzione ordinaria dal T.U. dell’edilizia n. 380/2001 nonché dal recente decreto ministeriale del 2 marzo 2018, in vigore dal 22 aprile scorso.
Inoltre, non si è tenuti neanche a darne comunicazione all’amministratore. La disciplina condominiale, infatti, ex art. 1122 c.c., prevede l’obbligo di dare preventiva notizia all’amministratore soltanto nel caso che le opere possano arrecare “danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio”.