Per il Tribunale di Bologna, è legittimo che una società cooperativa possa svolgere l’incarico di amministratore di condominio
di Marina Crisafi – Anche una cooperativa può amministrare un condominio e ciò è pienamente compatibile con le disposizioni del codice civile. Lo ha affermato il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, con il recente decreto n. 12/2018, pronunciandosi sul ricorso ex artt. 2409 e 2545 quinquiesdecies c.c. per il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione a carico degli amministratori di una cooperativa tali da arrecare danno alla società.
La vicenda
Nello specifico, i ricorrenti lamentavano, tra l’altro, che ai sensi dell’art. 71 bis disp. att. c.c. possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio le società di persone e di capitali di cui al titolo V, libro V del codice civile, senza che vi sia alcun richiamo alle società cooperative. P
er cui, dovendo i requisiti previsti dalla norma essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini, nel caso di specie, la Coop e tutti i suoi soci, componenti del Cda, erano sprovvisti dei menzionati requisiti.
La società cooperativa può amministrare il condominio
Per il tribunale il ricorso è infondato.
E quanto alla possibilità di ammettere l’assunzione da parte di una cooperativa dell’incarico di amministrazione condominiale, ciò è consentito da un’interpretazione estensiva dell’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, introdotto con la riforma del 2012.
Difatti, afferma il giudice bolognese, richiamando anche precedente giurisprudenza in materia (cfr. Trib. Gorizia 27.11.2016, Gdp Gorizia 29.10.2014), il principio affermato dalla norma de quo, che rinvia alle disposizioni di cui al titolo V, libro V, c.c. relative alle società commerciali di persone e capitali, “viene comunemente esteso nell’interpretazione giurisprudenziale alle società cooperative sul presupposto che il fine mutualistico è pienamente compatibile con la prestazione di servizi a terzi, concretandosi detto fine nella creazione di occasioni di lavoro per i soci stessi”.
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