L’amministratore è obbligato ad attivare un sito internet nel momento in cui l’assemblea di condominio delibera in tal senso.
Nello specifico, l’art. 71-ter delle disposizioni attuative del codice civile, introdotto dalla riforma del 2012, stabilisce che: “su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini”.
La ratio della nuova disposizione è quella di garantire un risparmio dei costi di gestione da parte dell’amministratore (riducendo ad esempio l’uso del cartaceo) oltre che una maggiore trasparenza della gestione stessa, consentendo ai singoli di verificare in ogni momento la documentazione di condominio senza necessità di farne specifica richiesta o di pagare copie.