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Ladri di biciclette: furto in cortile come quello in casa

Per la Cassazione, rubare una bicicletta nel cortile condominiale equivale alla fattispecie di furto in abitazione...

Per la Cassazione, rubare una bicicletta nel cortile condominiale equivale alla fattispecie di furto in abitazione

di Marina Crisafi – Il furto di una bicicletta dal cortile condominiale equivale a rubare in casa. Lo ha sancito la quinta sezione penale della Cassazione, con la recente sentenza n. 27143/2018, confermando la condanna a carico di un soggetto per il reato di furto ex art. 624-bis c.p.

La vicenda

Nella vicenda, l’uomo veniva ritenuto dalla Corte d’appello di Milano colpevole del delitto previsto dagli artt. 56 e 624 bis c.p., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una bicicletta custodita nel cortile condominiale ed appartenente ad una condomina. L’imputato tuttavia non riusciva nel suo intento a causa dell’intervento del portiere dello stabile che lo aveva sorvegliato e quindi aveva chiamato gli operanti facendolo bloccare all’esterno del complesso.
L’uomo adiva la Cassazione contestando l’affermata responsabilità in quanto asseriva che non poteva ritenersi provata, dati i fatti, la conclusione che volesse sottrarre la bicicletta ma semmai, un uso momentaneo del mezzo. Inoltre, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, il tentativo di uscire immediatamente, sosteneva, doveva essere valutato al fine di concludere che l’imputato aveva violato il disposto dell’art. 624 c.p. (furto non consumato in abitazione o nelle sue appartenenze), o dell’art. 626 c.p. (furto d’uso), e non il contestato art. 624 bis c.p.

Furto in cortile come quello in casa

Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è inammissibile in quanto mira ad una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata esclusivamente al giudice di merito ed esula dai poteri della Corte di Cassazione.
I giudici di merito, infatti, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, “alla luce delle inequivoche dichiarazioni del testimone che solo il suo rifiuto ad aprire il cancello del cortile dal quale l’imputato intendeva uscire con la bicicletta sottratta avesse impedito al medesimo di allontanarsi con il mezzo della condomina”.
Per cui, si era così concretato il tentativo di furto contestato al ricorrente senza che fosse possibile diversamente qualificarlo in furto d’uso o il furto previsto dall’art. 624 c.p. Costante giurisprudenza, infatti, si legge nel dispositivo, “individua nel cortile interno, cintato, di un’abitazione una pertinenza della medesima così da doversi configurare, in caso di sottrazione di beni da tale spazio, il delitto previsto dall’art. 624 bis cod. pen (cfr., da ultimo, Cass. n. 4215/2013).
Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre a 2mila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Vai alla sentenza n. 27143/2018 della IV sezione Penale della Corte di Cassazione