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L’ex amministratore ha diritto al rimborso delle somme anticipate

Per la Cassazione, l’amministratore cessato dall’incarico può chiedere le somme anticipate sia al condominio che ai singoli condomini

di Marina Crisafi – L’ex amministratore può chiedere il rimborso delle somme anticipate sia al condominio sia (cumulativamente) nei confronti di ogni singolo condomino. È quanto affermato dalla seconda sezione civile della Cassazione, con la recente ordinanza n. 27363/2018.

La vicenda

La vicenda ha inizio con la richiesta da parte di una società di amministrazione del rimborso delle somme dalla stessa anticipate nel corso del mandato. In particolare, la società chiedeva la condanna in solido dei condomini e, in via subordinata, il pagamento in base ai millesimi.
In primo grado, il giudice di pace di Viterbo dava ragione all’ex amministratore ma in appello il tribunale accoglieva le tesi del condominio, secondo cui, data la natura parziaria e divisibile delle obbligazioni condominiali, posto che il debito maturato si riferiva esclusivamente ad una condomina, gli altri condomini nulla dovevano in via solidale.
La società di amministrazione adiva quindi il Palazzaccio.
Per i giudici di piazza Cavour, il ricorso è fondato.

Condominio: l’ex amministratore ha diritto al rimborso delle anticipazioni

I magistrati premettono, innanzitutto che, è vero che “in riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi – in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio – la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del Condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote” (cfr. Cass. sez. un. n. 9148 del 2008).
Tuttavia, va ribadito che l’amministratore cessato dall’incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale “sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del Condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore mandatario le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa, e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali”.
Difatti, soltanto laddove l’ex amministratore del condominio agisca nei confronti dei singoli condomini per ottenere il rimborso di dette somme anticipate, ha rilievo il principio della limitazione del debito nei limiti delle rispettive quote, ex art. 1123 c.c.
Più in generale, affermano i magistrati della Suprema Corte, “la natura parziaria dell’obbligazione non limita la rappresentanza processuale dell’amministratore, il quale può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi, oppure il Condominio in persona dell’amministratore pro-tempore, conseguendo così, in entrambi i casi, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito”.
Da qui la cassazione della sentenza e la parola passa al giudice del rinvio.

Vai all’ordinanza n. 27383/2018 della II sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione