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Affitti brevi: le novità in materia fiscale

Con la circolare n. 10 del 10 maggio 2024 l’Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità fiscali apportate alla disciplina delle locazioni brevi.

La prima modifica, introdotta dalla legge di bilancio 2024, consiste nell’innalzamento della percentuale della cedolare secca, che dal 21% passa al 26%, ma solo a partire dalla seconda casa concessa in locazione breve.
La cedolare secca del 26%, in vigore dal 1° gennaio 2024, è dovuta in relazione ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve maturati a partire da tale data, senza che rilevi la data della stipula del contratto e della percezione dei canoni da parte del locatore.

La seconda novità, introdotta sempre dalla legge di bilancio del 2024, riguarda gli intermediari immobiliari e coloro che gestiscono i portali telematici per la pubblicazione degli annunci. Nel caso in cui questi soggetti incassino direttamente o intervengano nel pagamento dei canoni che si riferiscono ai contratti di locazione breve sono tenuti a operare una ritenuta del 21%, a titolo di acconto, sui canoni e sui corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario nella qualità di sostituti d’imposta.

La terza novità è frutto della necessità di adeguare l’ordinamento tributario italiano alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 dicembre 2022 emessa al termine della causa C-83/21 Airbnb.

Ne consegue che:

  • gli intermediari UE ed extra UE che non risiedono in Italia, ma che hanno una stabile organizzazione in Italia, effettuano gli adempimenti fiscali tramite la stabile organizzazione;
  • gli intermediari domiciliati un paese UE, privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere agli obblighi fiscali in maniera diretta o nominare un rappresentante fiscale in Italia;
  • gli intermediari non residenti UE, ma con una organizzazione stabile in un paese UE, provvedono all’adempimento degli obblighi fiscali per mezzo della loro organizzazione;
  • gli intermediari che non risiedono nell’UE e che non hanno una organizzazione stabile nei paesi UE sono responsabili fiscali con la nomina di un rappresentante fiscale tra quelli previsti dall’art. 23 DPR 600/1973.

Scarica la circolare n. 10 del 10 maggio 20224 dell’Agenzia delle Entrate