Sull’agevolazione prevista per gli under36 che acquistano la prima casa, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14 del 18 giugno 2024 fornisce importanti chiarimenti fiscali.
L’Agenzia chiarisce prima di tutto che il comma 12 terdecies della legge n. 18/2024 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per procedere all’acquisto della casa di abitazione (compreso il trasferimento delle proprietà dalle cooperative edilizie ai soci) per poter beneficiare delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36. Questa novità è limitata ai soggetti che hanno sottoscritto e registrato il contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023.
Il secondo chiarimento riguarda il contenuto del comma 12 quaterdecies della legge n. 18/2024, che riconosce agli acquirenti un credito d’imposta dello stesso importo delle imposte corrisposte in eccesso a quelle che sarebbero invece dovute in base alla al comma 12 terdecies per i contratti definitivi stipulati dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024, data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe.
La circolare precisa che il riconoscimento del credito d’imposta richiede una dichiarazione resa dal contribuente al notaio, redatta nelle stesse forme dell’atto di trasferimento, in cui lo stesso dichiari la volontà di voler beneficiare delle agevolazioni previste in favore degli under 36 per l’acquisto della prima casa e di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge per il riconoscimento dell’agevolazione.
Il documento di prassi precisa, inoltre, che quanto previsto dai commi 12 terdecies e 12 quaterdecies sopra analizzati, non vale per chi acquisti la proprietà di un immobile per mezzo di un verbale di aggiudicazione del 2023, se il decreto di trasferimento immobiliare del giudice viene emanato nel 2024.
Scarica la circolare 14/2024 dell’Agenzia delle Entrate