L’Agenzia delle Entrate il 19 agosto 2024 nella propria rivista online risponde a un interessante quesito.
Un contribuente chiede se le agevolazioni previste dalla legge per la prima casa valgono per chi, come lui, ha la nuda proprietà di un’altra casa, in cui vive, ricevuta in donazione dai suoi genitori.
L’uomo ha infatti intenzione di acquistare un’altra abitazione, ma ha il dubbio che per l’acquisto del nuovo immobile non potrà beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge per la prima casa a causa della titolarità della nuda proprietà dell’immobile ricevuto in donazione.
L’Agenzia delle Entrate nel rispondere al quesito precisa prima di tutto che per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali prima casa occorre rispettare determinati requisiti. Il soggetto che vuole chiedere i benefici per l’acquisto di un immobile da destinare a prima casa non può risultare titolare, nemmeno in regime di comunione o per quote, del diritto di proprietà di uso, di abitazione, o di nuda proprietà su un altro immobile sito sul territorio nazionale, che ha già beneficiato delle agevolazioni prima casa.
Il contribuente può quindi acquistare un altro immobile da destinare a prima casa e richiedere le agevolazioni prima casa, a patto che la nuda proprietà donata dai genitori non sia stata acquisita beneficiando degli stessi benefici fiscali.
In presenza di questa limitazione, per avere le agevolazioni, il contribuente dovrebbe vendere l’immobile donato dai genitori nel termine di un anno dall’acquisto di quello nuovo.