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Amministratore di condominio: nulla la nomina che non indica il compenso

Il Tribunale di Roma conferma l’insanabilità della nomina dell’amministratore di condominio senza l’indicazione specifica del compenso

di Marina Crisafi – La delibera condominiale di nomina dell’amministratore senza l’indicazione del compenso allo stesso spettante è nulla e non può essere sanata. È quanto affermato da una recente sentenza del Tribunale di Roma (la n. 7192/2018) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1129, comma 14, c.c.

La vicenda

Nella vicenda un condomino impugnava le delibere assembleari con cui tra l’altro si era proceduto alla nomina dell’amministratore, eccependone la nullità per non avere le parti determinato il compenso in suo favore. Il condominio si costituiva rappresentando che con delibera successiva l’assemblea aveva confermato nella carica l’amministratore, determinandone il compenso ed espressamente dichiarando la propria volontà di sanare le precedenti delibere riguardanti la nomina.
Per il Tribunale, però, sul punto ha ragione il condomino.

Insanabile delibera nomina amministratore senza compenso

In particolare, spiega il giudice capitolino, va accolta la domanda di nullità della delibera condominiale di nomina dell’amministratore del condominio atteso che nel relativo verbale non risulta indicato l’importo dovuto a titolo di compenso. Tale nomina, infatti, è nulla, si legge nella sentenza, “ai sensi dell’art. 1129, comma 14, c.c., che prevede tale indicazione come obbligatoria, a pena di nullità della nomina stessa”. Né tantomeno, prosegue il provvedimento del giudice romano, la nullità può essere sanata come sostiene il condominio. La deduzione, infatti, non merita di essere condivisa, atteso che, la legge “espressamente sanziona la mancata indicazione del compenso dell’amministratore di condominio, all’atto delia sua nomina o dell’accettazione dell’incarico, con la previsione della nullità della nomina stessa, con l’effetto che nel caso di specie, per coerenza logica e sistematica, debbono trovare applicazione le norme sulla nullità del contratto, a cui pacificamente la delibera condominiale in quanto manifestazione dì volontà soggiace, tra cui quella dell’art. 1423 cod. civ., che esclude la convalida del negozio nullo, se non diversamente disposto dalla legge”. Ne discende, dunque, conclude il tribunale accogliendo sul punto il ricorso e dichiarando nulle le delibere impugnate, “l’inapplicabilità del principio invocato dalla parte circa la possibilità di sanatoria delle delibere condominiali affette da vizi di illegittimità, che può estendersi solo alle delibere annullabili non già a quelle nulle”.

Vai alla sentenza 7912/2018 del Tribunale di Roma