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Assegno al Nucleo Familiare: Nuova Procedura Telematica

Dal 1° aprile di quest’anno è variata la modalità di richiesta degli assegni al nucleo familiare (ANF): la domanda non potrà più essere presentata in formato cartaceo al datore di lavoro ma dovrà essere presentata telematicamente all’INPS.

La motivazione indicata dall’Istituto alla base di questa novità è di garantire la correttezza degli assegni erogati ed al contempo di tutelare i dati personali dei lavoratori e delle loro famiglie.

L’Istituto ha fornito le indicazioni dettagliate relative alla gestione della nuova procedura con la circolare nr. 45 del 22 Marzo 2018.

Il lavoratore dovrà compilare la domanda direttamente sul sito dell’Istituto e per fare ciò dovrà essere in possesso o del pin dispositivo dell’INPS, o delle credenziali SPID di secondo livello o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).  In alternativa, potrà rivolgersi ad un patronato che si occuperà di istruire e inviare la pratica.

Ricevuta l’istanza, sarà onere dell’Istituto verificare che ci siano i presupposti per l’erogazione degli assegni, così come il calcolo dell’importo spettante al lavoratore.

Terminato l’iter della pratica, l’Istituto renderà disponibile l’esito al lavoratore e al datore di lavoro attraverso una specifica utility presente sul suo portale in modo che il datore di lavoro abbia i dati necessari alla gestione mensile degli ANF in busta paga.

Tale gestione non è stata modificata: come di consueto il datore di lavoro anticiperà l’importo dell’assegno al lavoratore e poi provvederà al recupero degli importi erogati attraverso il conguaglio in Uniemens.

Resta invariato l’obbligo del dipendente di presentare all’INPS una domanda di preventiva autorizzazione in tutti quei casi in cui intenda richiedere l’inclusione nel suo nucleo di determinati familiari: ad esempio figli di coniugi legalmente separati o divorziati, figli del coniuge nati da precedente matrimonio, fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori ecc… Anche la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del canale telematico.

L’autorizzazione non verrà più inviata al richiedente; l’Inps avviserà il lavoratore, con formale comunicazione, solo nel caso in cui l’istanza dovesse essere rigettata.

Se durante il periodo di vigenza della domanda dovesse cambiare la composizione del nucleo familiare o altra condizione di fruizione dell’assegno, il lavoratore dovrà inviare all’Inps (e non più al datore di lavoro) una domanda di variazione utilizzando sempre il canale telematico.

Per quanto riguarda le vecchie domande cartacee consegnate all’azienda entro il 31/03/2019, queste saranno valide solo fino al conguaglio da effettuarsi nell’Uniemens del mese di giugno 2019.

Con l’entrata in vigore di questa nuova procedura, il datore di lavoro non potrà più erogare e poi conguagliare Anf arretrati riferibili a precedenti rapporti di lavoro con aziende diverse.   In circostanze  del genere il lavoratore dovrà richiedere le somme spettanti al precedente datore di lavoro, che sarà tenuto a liquidarle.

Gli unici Anf arretrati che il datore di lavoro è legittimato ad erogare e conguagliare sono quindi quelli relativi al rapporto di lavoro che il richiedente ha intrattenuto nella sua azienda.

Con questa nuova procedura L’istituto è responsabile della valutazione circa la spettanza degli ANF e del relativo importo dovuto al lavoratore. Pur permanendo in capo al datore di lavoro l’obbligo di  calcolare ed anticipare mensilmente gli importi al dipendente, il datore non è più tenuto alla verifica della sussistenza delle condizioni di spettanza, né al calcolo dell’importo massimo mensile, che saranno gestiti direttamente dall’Inps.

 

Antonio Bardi
Consulente del Lavoro