Per il Tribunale di Messina l’avviso di convocazione all’assemblea condominiale deve essere inviato a entrambi i coniugi, se questi hanno la comproprietà indivisa dell’immobile condominiale
L’avviso di convocazione, per consentire la partecipazione dei condomini all’assemblea, deve essere trasmesso a ogni comproprietario dell’immobile e quindi a entrambi i coniugi che ne hanno la comproprietà indivisa. Tutti i comproprietari hanno infatti il diritto di agire a tutela del bene in comunione, anche attraverso l’impugnazione delle delibere assembleari, se queste rischiano di recare pregiudizio al condominio nel suo complesso o alla loro proprietà esclusiva. È quanto sancito dal tribunale di Messina, nella sentenza n. 1548/2023.
La vicenda
Nella vicenda, due coniugi, comproprietari di due unità immobiliari, convengono in giudizio il Condominio per chiedere la sospensione dell’efficacia di una delibera perché illegittima. Gli attori lamentano in particolare la mancata convocazione di entrambi all’assemblea condominiale che ha approvato la delibera impugnata. La moglie infatti non è stata convocata per prendere parte all’assemblea.
Il Condominio, costituitosi in giudizio, contesta tutte le richieste degli attori e solleva alcune eccezioni di rito, senza contestare la mancata convocazione della donna.
La decisione
Per il Tribunale di Messina la contestazione dei coniugi attori è fondata e merita di essere accolta. In presenza di una convocazione assembleare incompleta agli aventi diritti la delibera è annullabile in base alle previsioni dell’articolo 1137 del codice civile.
Quando in un condominio sono presenti unità immobiliari in comproprietà indivisa, coma accade quando un appartamento è di proprietà comune di due coniugi, tutti i comproprietari devono ricevere l’avviso di convocazione alle assemblee condominiali.
Questo perché tutti i condomini hanno il diritto di agire per tutelare il bene immobile di loro proprietà, anche attraverso l’impugnazione di una delibera condominiale che risulta dannosa per il condominio o per la proprietà singola.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere annullabile la delibera condominiale in presenza della mancata convocazione di un condomino, anche se questi è solo comproprietario dell’unità immobiliare.
Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 6735/2020 e la Corte di Appello, in un caso simile a quello di specie, nella sentenza 924/2019 ha chiarito che: “La mancata convocazione di un coniuge in comunione legale provoca l’annullabilità della delibera, non rilevando l’invio dell’avviso di convocazione nei confronti del coniuge convivente.”
Scarica la sentenza 1548/2023 del Tribunale di Messina