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Atti emulativi: cosa sono e perché sono vietati

La norma di riferimento degli atti emulativi e del loro divieto è l’art. 833 del codice civile secondo cui “Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”. Un tipico esempio è quello del piantare alberi sul proprio terreno con l’unica finalità di impedire la vista del panorama ai propri vicini.

La ratio legis del divieto degli atti emulativi, sorta fin dal diritto romano, secondo diversi autori, si rintraccia nel divieto più generale dell’abuso del diritto, al cui interno si ritroverebbero tutte le fattispecie in cui l’esercizio di un diritto soggettivo oltre i limiti previsti dal legislatore non è più passibile di tutela.

Secondo la Cassazione, l’atto emulativo vietato dal codice civile, presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o arrecare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, per cui non può essere ricondotto a tale categoria un atto che comunque risponde a un interesse del proprietario, né può il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale tra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi (cfr., tra le altre, Cass. n. 27916/2018; Cass. n. 1209/2016).