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I balconi non sono parti comuni e le spese vanno pagate dal proprietario

Solo se i balconi recano rivestimenti esterni pregiati o fregi ornamentali, tali parti possono considerarsi comuni. Altrimenti appartengono ai rispettivi proprietari e a loro carico sono le spese di rifacimento

I balconi aggettanti di un condominio appartengono ai rispettivi proprietari che devono sostenere le spese per la loro manutenzione e rifacimento senza poterle ripartire tra tutti i condomini. Unica eccezione, l’ipotesi in cui i balconi rechino rivestimenti esterni di pregio o fregi ornamentali tali da avere una funzione estetica. È quanto ha affermato il tribunale di Roma in una recente sentenza (n. 20202/2018), conformandosi alla giurisprudenza della Cassazione.

La vicenda

La questione portata all’attenzione del tribunale capitolino verte su una delibera assembleare impugnata da un condomino per via della ripartizione delle spese per i lavori straordinari di restauro facciate, balconi e frontalini.
L’attore, nello specifico, lamentava l’illegittimità della delibera in quanto i balconi aggettanti senza valore artistico avrebbero dovuto essere considerati di proprietà esclusiva degli appartamenti cui accedevano, per cui nessun potere aveva l’assemblea di deliberare spese di manutenzione agli stessi inerenti.

La decisione

Per il giudice l’uomo ha ragione. Riportandosi a una chiara e condivisibile giurisprudenza di legittimità (fra le altre v. Cass. 14576/04,
Cass. 15913/07 e Cass. 587/11), il tribunale afferma infatti che “i balconi aggettanti, costituendo prolungamenti delle corrispondenti unità immobiliari, appartengono in via esclusiva al proprietario di queste, considerato altresì che non hanno funzione divisoria fra i piani e non fungono da copertura del piano inferiore in quanto da un punto di vista strutturale sono del tutto autonomi rispetto agli altri piani poiché possono esistere indipendentemente dall’esistenza di altri balconi nel piano sottostante o sovrastante. Pertanto i balconi aggettanti non costituiscono proprietà comune fra i condomini e non hanno funzione comune ma esclusiva sì che gli oneri di manutenzione debbono essere sopportati solo dai proprietari dei balconi aventi tali caratteristiche”.
Solo laddove i balconi rechino “rivestimenti esterni pregiati o fregi decorativi ed ornamentali sì da conferire al fabbricato un profilo estetico più gradevole – chiosa quindi il giudice – tali parti dei balconi debbono considerarsi comuni”.
Nel caso di specie, non risultano all’evidenza elementi di decoro ulteriore presenti sui balconi in aggetto, mancando qualsivoglia fregio o rivestimento di pregio. Per cui, il ricorso è accolto e la delibera condominiale dichiarata nulla.

Vai alla sentenza n.20202/2018 del Tribunale di Roma