I serramenti motorizzati costituiscono una fonte di rischio non trascurabile e presentano problematiche di gestione che l’Amministratore deve conoscere ed applicare anche per evitare conseguenze di tipo legale.
Come noto questi sistemi, se non realizzati correttamente, possono risultare pericolosi per le persone in quanto espongono potenziali rischi di tipo meccanico (schiacciamento, taglio, ecc.), con conseguenze anche molto gravi o letali per l’infortunato.
Non vanno però trascurati anche i rischi di danno economico che un cancello può causare, ad esempio su un veicolo in transito o comunque posto nel suo raggio d’azione. In questo caso il risarcimento della compagnia assicurativa può non essere una semplice formalità anzi, nel caso di impianti che presentano evidenti carenze sui requisiti di sicurezza la compagnia potrebbe non liquidare il danno o liquidarlo e poi rivalersi su terzi (es. il condominio stesso).
Nel termine “cancelli o portoni motorizzati” rientra un’ampia e diversificata tipologia di aperture, quali ad esempio:
cancelli scorrevoli;
cancelli ad ante apribili;
portoni basculanti;
portoni sezionali e/o avvolgibili;
porte automatiche.
A livello normativo questi sistemi sono considerati, a tutti gli effetti, come “macchine” e non come impianti.
Questo significa che la regolamentazione per la loro costruzione ed installazione fa riferimento solo in parte alle normative impiantistiche (es. D.M. 37/08) ma soprattutto alla direttiva macchine (Dir. 06/42/CE) ed alle direttive specifiche di prodotto.
I requisiti costruttivi e di sicurezza sono riportati nelle seguenti norme:
EN 12453: Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa – Sicurezza in uso di porte motorizzate – Requisiti;
EN 12445: Porte e cancelloi industriali, commerciali e da autorimessa – Sicurezza in uso di porte motorizzate – Metodi di prova;
EN 12604: Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Aspetti meccanici – Requisiti;
EN 12978: Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Dispositivi di sicurezza per porte e cancelli motorizzati – Requisiti e metodi di prova;
EN 13241-1: Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Norma di prodotto – Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo;
EN 12365: Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa . Installazione ed utilizzo.
Questa diversa regolamentazione comporta rilevanti differenze procedurali:
a) abilitazione: l’installazione di impianti di automazione di porte, cancelli e barriere rientra nell’articolo 1, lettera a) del D.M. 37/08. L’impresa installatrice deve quindi essere abilitata ai sensi di tale decreto, anche se non è richiesto il rilascio della dichiarazione di conformità.
b) marcatura CE: i cancelli motorizzati devono essere marcati CE e dotati di apposita targa di identificazione recante i dati del costruttore ed i riferimenti del cancello (matricola, anno di costruzione, ecc.);
c) documentazione tecnica: il costruttore deve redigere il “fascicolo tecnico” all’interno del quale devono essere raccolti tutti documenti previsti dall’allegato VII al D.Lgs. 27/01/2010, n. 17:
un disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando;
disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc. che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;
la descrizione delle soluzioni tecniche adottate per prevenire i rischi;
istruzioni per l’uso e la manutenzione;
Il fascicolo tecnico non deve essere consegnato al committente ma tenuto nell’archivio del costruttore/installatore.
Al committente deve essere necessariamente fornita la dichiarazione CE di conformità, da non confondere con la dichiazione di conformità di cui al D.M. 37/08, copia delle istruzioni d’uso ed un registro di manutenzione del cancello.
Le istruzioni d’uso contengono ad esempio informazioni relative a:
identificazione dell’automazione;
avvertenze per la sicurezza;
comando ed uso dell’automazione;
indicazione delle zone pericolose;
gestione delle anomalie;
rischi residui ragionevolmente trascurati;
interventi di manutenzione necessari o consigliati;
indicazioni sulla garanzia.
Generalmente la costruzione di questi impianti viene affidata ad una impresa specializzata, sovente un installatore elettrico, il quale acquista il “sistema di automazione” costituito dal motore e relativo azionamento, componenti di sicurezza (fotocellule, barriere, ecc.) e lo installa sull’elemento meccanico.
L’installatore, essendo il “costruttore” responsabile non solo dell’automazione ma anche della stabilità meccanica del cancello, è opportuno che acquisisca dal fabbro una dichiarazione di idoneità degli elementi meccanici ad essere motorizzati.
Bisogna infine considerare che il circuito elettrico che alimenta un serramento motorizzato rientra invece nell’ambito degli “impianti elettrici” e quindi è soggetto alle prescrizioni relative ad obbligo di progetto, dichiarazione di conformità, ecc. previste dal D.M. 37/08.
Concludiamo con alcune raccomandazioni per l’Amministratore di condominio, nei due casi più frequenti:
1) Installazione di un nuovo cancello
La procedura da seguire prevedere in genere queste fasi:
a) affidare l’ordine per la fornitura dell’impianto a ditta specializzata, sulla base di una offerta chiara e completa. Il contratto deve preferibilmente prevedere la fornitura “chiavi in mano” dell’intero manufatto in modo da individuare univocamente il soggetto responsabile (evitare, se possibile, di ordinare separatamente i componenti del cancello).
b) se per l’installazione è richiesta la realizzazione o la modifica del circuito elettrico di alimentazione, questo lavoro deve essere affidato ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08, il quale dovrà rilasciare una specifica dichiarazione di conformità; se necessario l’intervento dovrà anche essere progettato da un Libero professionista iscritto all’albo;
c) verificare, per quanto possibile e di competenza dell’amministratore, la corretta e completa installazione del cancello, compresa l’esistenza delle segnalazioni luminose, della targa di identificazione, ecc.
d) prima di liquidare il lavoro pretendere la consegna di tutta la documentazione completa (dichiarazione CE di conformità, istruzioni d’uso e registro di manutenzione);
e) stipulare un contratto di manutenzione con una impresa qualificata;
2) Cancelli preesistenti
E’ necessario che l’amministratore effettui un censimento di tutti i cancelli motorizzati presenti all’interno degli immobili amministrati e per ognuno raccolga la relativa documentazione.
Per gli impianti sprovvisti di dichiarazione CE di conformità si rende necessario sottoporli ad un controllo da parte di una ditta specializzata che, a seguito di un esame approfondito dell’impianto, comprendente anche l’esecuzione di prove e misure, esprima un parere tecnico qualificato sullo stato di conformità del cancello (è necessaria una relazione scritta).
Nel caso emergano problematiche di sicurezza e non conformità significative l’impresa dovrà fornire una offerta tecnico-economica relativa ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza.
L’esecuzione di tale intervento comporterà l’applicazione della targa ed il rilascio di una dichiarazione CE di conformità e del relativo registro di manutenzione.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visitare il sito dell’UNAC – Associazione costruttori di infissi motorizzati e automatismi per serramenti in genere (http://www.associazioneunac.it).
A cura di:
Alberto Fabbro – Euro-s Engineering – San Mauro Torinese
alberto.fabbro@euro-s.com