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Cessione del Credito

Con il provvedimento attuativo del 18/04/2019 n. 100372/2019, possono essere ceduti i crediti dell’Ecobonus e Sismabonus derivanti non solo da interventi condominiali, ma anche da tutti gli interventi singoli. I contribuenti potranno cederlo a:

  • fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari
  • anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti incapienti, che ricadono nella no tax area (possessori di redditi esclusi da Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi)

Con la cessione del credito, in sostanza, il contribuente può beneficiare dell’erogazione in un’unica soluzione della detrazione riconosciuta (dal 50% e fino all’85%) e non in 10 rate annuali di pari importo.

Fino al 2017, la cessione del credito era ammessa esclusivamente nel caso di lavori in condominio che interessassero almeno il 25% della superficie dell’edificio e per quelli finalizzati al miglioramento della prestazione energetica sia invernale che estiva.
Dal 1° gennaio 2018, la cessione del credito è stata estesa anche per i lavori effettuati su singole unità immobiliari, entrano in tali categorie i seguenti interventi:

– intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente;
– intervento su involucro di edificio esistente;
– intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
– intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (classe maggiore o uguale ad A con sistemi di termoregolazione) o con generatori ibridi o con pompe di calore;
– intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari;
– acquisto e posa in opera di schermature solari;
– acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
– acquisto e posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti;
– acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto.

I soggetti che vogliono optare per la cessione del credito per le spese sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2019, devono comunicare:
– i dati del cedente;
– la tipologia di intervento effettuato;
importo complessivo della spesa sostenuta e quello del credito cedibile, pari alla detrazione spettante;
– anno di sostenimento della spesa;
dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica;
– denominazione e codice fiscale di ogni singolo cessionario;
– data di cessione del credito;
ammontare del credito ceduto al singolo cessionario, sulla base delle spese sostenute entro il 31.12 dell’anno di riferimento.

Per cedere il credito, bisogno compilare entro il 28.02 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, il modulo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, o in alternativa, presentare tale documento cartaceo presso un’Agenzia.

La cessione deve essere accettata dal cessionario attraverso una funzione presente nel Cassetto Fiscale. L’utilizzo del credito (o la ulteriore cessione) avviene a partire dal 20.03 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa con F24.

 

Dott. Alberto Ribaldone