La Cassazione torna sulla questione del “passaggio di consegne” tra l’amministratore di condominio uscente e quello entrante fornendo chiarimenti in materia
L’ex amministratore di condominio deve consegnare tutta la documentazione in proprio possesso all’amministratore entrante e non basta mettere a disposizione i documenti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 6760/2019 fornendo chiarimenti sul delicato adempimento del “passaggio di consegne” tra la vecchia e la nuova amministrazione.
Il caso
Nella vicenda, un condominio, rappresentato dal nuovo amministratore in carica, adiva il tribunale per ottenere la condanna del precedente amministratore al pagamento in proprio favore della somma di oltre 9mila euro, a titolo di rimborso di importi incassati nel corso della gestione condominiale e mai spesi, nonché per la consegna di tutta la documentazione relativa alla precedente gestione. Il tribunale di Napoli rigettava la domanda, la quale però veniva parzialmente accolta in appello con condanna alla restituzione di parte dell’importo da parte dell’ex amministratore.
Quest’ultimo ricorreva, dunque, in Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’illegittimità della condanna in riferimento alla restituzione della documentazione condominiale, poiché, adduceva, di avere messo la stessa immediatamente a disposizione del nuovo amministratore.
La decisione
Per la Cassazione, l’uomo, tuttavia, ha torto su tutta la linea. Con riferimento alla consegna della documentazione, ricordano gli Ermellini, innanzitutto, “la semplice messa a disposizione della stessa, non equivale ad una materiale consegna, cui peraltro l’amministratore è obbligato a norma dell’art. 1129, comma 8, c.c., come modificato dalla legge n. 220 del 2012, secondo cui ‘alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi’.
Del resto, anche prima della riforma, scrivono i giudici, “l’obbligo di restituzione, sebbene non previsto espressamente dalla legge, veniva desunto dalla giurisprudenza dai principi generali, costituendo uno dei momenti più delicati quello del ‘passaggio di consegne’ fra vecchio e nuovo amministratore, dato che all’interesse di chi subentra nell’incarico di prendere il prima possibile possesso di tutta la documentazione inerente al condominio acquisito, può corrispondere il disinteresse dell’amministratore uscente a occuparsi di un condominio con il quale si è interrotto definitivamente il rapporto professionale”.
D’altro canto, concludono dal Palazzaccio, “il ritardo nel passaggio di consegne può essere fonte per il condominio di rilevanti danni. Vieppiù, secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il mancato adempimento di tale dovere rientra tra le ipotesi per cui si può richiedere legittimamente l’adozione di un provvedimento di urgenza, finanche a norma dell’art. 700 c.p.c. (Cass. n. 11472 del 1991)”.
Da qui il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Vai all’ordinanza n.6760/2019 della Corte di Cassazione