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Condomino cade sulla grata: amministratore responsabile

La Cassazione conferma la condanna per lesioni a carico dell’amministratore che non mantiene la grata di areazione

Risponde penalmente della caduta del condomino l’amministratore che non mantiene la grata di areazione. È quanto affermato dalla Cassazione (con la recente sentenza n. 49592/2018), che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore avverso la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate in danno di una condomina che era caduta su una griglia di aerazione dei locali sottostanti la piazzola condominiale.

La vicenda

Nella vicenda, il giudice di appello confermando la sentenza di primo grado, sanciva la responsabilità dell’amministratore per il reato di cui all’art. 590, commi 1 e 2, per avere “con negligenza, imprudenza ed imperizia, omesso di provvedere alla manutenzione della griglia di aerazione dei locali sottostanti un piazzale di pertinenza del condominio – così provocando la caduta di una donna – che riportava lesioni personali gravi”.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione del provvedimento, per non avere il giudice di appello tenuto in considerazione le emergenze istruttorie idonee a dimostrare la sua estraneità all’evento dannoso, limitandosi a valorizzare alcune prove dichiarative, intrinsecamente poco attendibili.

La decisione

Per gli Ermellini, però, il ricorso è inammissibile in quanto pretende una rivalutazione delle prove raccolte in giudizio, non consentita in sede di legittimità. Non solo. La trama argomentativa della sentenza impugnata, per il Palazzaccio, è priva di errori, ha dato risposta ai motivi d’appello in modo logico e coerente e ha accertato la piena conoscenza da parte dell’amministratore della pericolosità della grata su cui era caduta la condomina.
Da qui la condanna definitiva dell’amministratore anche al pagamento di 2mila euro a favore della Cassa delle Ammende.

Vai alla sentenza n. 49592/2018 della Corte di Cassazione