Per il Tribunale di Roma, la notifica non può essere eseguita nelle mani del singolo condomino, il quale non è quindi legittimato a proporre opposizione
di Marina Crisafi – La notifica del decreto ingiuntivo indirizzato al condominio non può essere fatta nelle mani del singolo condomino. Questo quanto chiarito di recente (sentenza 4 settembre 2018) dal tribunale di Roma, chiamato ad esprimersi sull’opposizione formulata da un condomino avverso decreto ingiuntivo e precetto ricevuti quale semplice domiciliatario del condominio dove risiedeva.
La vicenda
Nella vicenda, una srl chiedeva e otteneva dal tribunale di Roma ingiunzione di pagamento a carico di un condominio per oltre 23mila euro, quale debito residuo relativo ad una fattura per il servizio di disinfestazione svolto.
Il decreto ingiuntivo, munito di clausola di provvisoria esecuzione, veniva, quindi, notificato unitamente all’atto di precetto ad uno dei condomini. Quest’ultimo proponeva opposizione deducendo, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che non era l’amministratore di condominio, l’omessa, irregolare o inefficace notifica effettuata presso un soggetto ed un luogo estranei all’amministrazione condominiale; l’illegittimità della notifica anche come singolo condomino.
La srl si costituiva in giudizio e la causa veniva decisa dal tribunale che dichiarava le opposizioni a precetto e a decreto ingiuntivo proposte inammissibili.
Opposizione a decreto ingiuntivo e legittimazione attiva
Il Tribunale, riportandosi al costante orientamento della Cassazione, premette innanzitutto che “nel giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (cfr., Cass. n. 15567/2018), in considerazione del fatto che l’opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase, del tutto eventuale, del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore”.
Inoltre, come chiarito dalla Suprema Corte, “la notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l’opposizione, quando sulla base del decreto ingiuntivo non sia ravvisabile un pregiudizio del terzo tale da far sorgere un suo interesse giuridico all’opposizione” (così Cass 16/04/1983 n. 2637).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso a carico del Condominio e poi notificato insieme al precetto, non già all’amministratore, ma a soggetto indicato “soltanto quale domiciliatario” del condominio stesso.
Pertanto, solo il condominio ingiunto poteva opporsi e non anche il condomino, “che non può vantare, nel giudizio in questione, alcuna legittimazione attiva ‘iure proprio’, neanche per contestare la qualità di legale rappresentante dell’ente ingiunto”.
Non si ravvisa, infatti, conclude il tribunale, un pregiudizio dell’opponente, tale da far sorgere un suo interesse giuridico all’opposizione. Né, tantomeno, può applicarsi il principio in base al quale, “essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario non priverebbe i singoli condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione, perché tale principio trova amplia applicazione solo in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compete a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobiliare, ma, al contrario, non può trovare applicazione nelle controversie, aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune”.
Da qui la mancanza di legittimazione attiva e la conseguente inammissibilità delle opposizioni.
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