Per il tribunale di Roma, l’erede universale è tenuto a pagare le spese condominiali della condomina morosa defunta e a nulla vale la pendenza di un giudizio sulla falsità del testamento
L’erede universale è responsabile per il pagamento delle spese condominiali della condomina morosa defunta. E non assume rilievo la pendenza di un giudizio n ordine alla falsità del testamento. Così il tribunale di Roma nella sentenza n. 5072/2023.
La vicenda
Nella vicenda, il condominio otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 23mila euro a titolo di oneri condominiali. Avverso il predetto decreto proponeva opposizione l’erede della condomina morosa, lamentando la mancata convocazione alle delibere assembleari e chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente avverso l’impugnativa delle delibere poste alla base della richiesta monitoria.
La decisione
Il giudice preliminarmente osserva che l’opposizione non è fondata su prova scritta ed alcun pagamento è intervenuto ad opera della condomina opponente, la quale tra gli elementi addotti a sostegno della propria difesa si è limitata ad eccepire alcuni vizi, rientranti nei vizi di annullabilità e non di nullità: cioè, nello specifico la doglianza relativa alla mancata convocazione alle assemblee ad opera del Condominio, che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di impugnativa delle delibere medesime.
Oltre a ciò, con riferimento al giudizio coinvolgente il testamento, afferma il giudice, “lo stesso non ha incidenza nell’odierno in quanto la odierna opponente risulta essere allo stato erede universale e quindi quale soggetto tenuto al pagamento degli oneri condominiali” (cfr. Cass. n. 3354/2016).
A nulla, inoltre, prosegue il tribunale, “vale la circostanza per cui vi è un giudizio in ordine alla falsità del testamento in quanto il giudizio per l’appunto non è concluso ed è invece in fase di espletamento sicché al momento gli atti di volontà della de cuius di delazione all’eredità appaiono legittimi”.
In considerazione di ciò, “essendo stata designata quale erede universale, la odierna opponente è tenuta al pagamento degli oneri condominiali” conclude il giudicante respingendo l’opposizione e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Scarica la sentenza n. 5072/2023 del Tribunale di Roma