“Illegittimo se viola il diritto degli altri condomini”
Non si può non commentare positivamente la recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (n. 24937/2021), con cui viene ribadito il principio in base al quale è illegittimo il mutamento di destinazione d’uso di un immobile in caso di violazione del diritto degli altri condomini di continuare a fruire pienamente del bene.
Come ci spiega l’avvocato Davide Rocca del Centro Studi Agiai, tralasciando alcuni aspetti peculiari della causa decisa da Suprema Corte, i fatti possono essere così riassunti: il proprietario di un immobile che si affaccia su una strada privata oggetto di comunione fra tutti i proprietari degli immobili frontistanti (avrebbe potuto essere un cortile senza cambiare i termini della questione), decide di mutare la destinazione dell’immobile da palestra ad autorimessa e, munitosi delle debite concessioni comunali, di aprire di conseguenza i passi carrai per l’accesso dalla strada alle singole rimesse.
Ciò comporta per logica conseguenza la riduzione degli spazi di fatto usati come parcheggio comune al bordo della strada, dovendone essere lasciata sgombra una porzione per permettere il passaggio di veicoli in entrata e in uscita dalle nuove rimesse.
La Corte di Cassazione ha ravvisato la violazione dell’art. 1102 c.c., atteso che tale intervento comporta una concreta limitazione dei diritti degli altri comproprietari della strada.
Correttamente è stato osservato che, se è vero che ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, è altrettanto vero che mediante questa utilizzazione non deve risultare alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri comproprietari, violando il principio di solidarietà cui devono essere informati i rapporti condominiali, principio che il impone un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
È opportuno, per inciso, ricordare che l’avvenuto rilascio delle concessioni comunali non ha alcun rilievo ai fini dei rapporti privatistici fra comproprietari. Si tratta di principio pacifico, che tuttavia molto spesso viene dimenticato da chi, magari in buona fede, ritiene di doversi rapportare solo con la Pubblica Amministrazione e non con la collettività condominiale.
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AGIAI, Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari
La pagina dell’AGIAI su La Stampa del 6 Dicembre 2021