GREEN PASS E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al D.l. 21 settembre 2021 numero 127, le cui disposizioni hanno efficacia dal 15 ottobre al 31 dicembre fino a nuova modifica, il Professionista deve occuparsi di trattare i dati necessari per la rilevazione della certificazione verde. Come ci spiega l’Avv. Carlo Pikler, consulente Agiai, tale rilevazione riguarda non solo lo Studio, ma anche, se si esercita l’attività di amministratore condominiale, il Condominio stesso che dovrà affrontare gli obblighi con incombenti diversi, sia esso luogo di lavoro per la presenza di dipendente ovvero sia “solo” luogo che ospita i fornitori esercenti le attività lavorative all’interno delle parti comuni dell’edificio.
Ecco che allora Privacy and Legal Advice ha messo a disposizione il proprio Centro Studi per strutturare il corretto percorso normativo affiancato dall’adeguamento privacy per una corretta applicazione della normativa e per conformare lo Studio professionale al Regolamento UE 16/679 sul trattamento dei dati personali, per questo e per ogni altro trattamento.
Occorre in primis strutturare delle procedure (c.d. Policy di studio), che dovranno prevedere in primis come la rilevazione potrà avvenire esclusivamente mediante utilizzo dell’app “VerificaC19”.
L’attività di verifica, come confermato anche dal Garante per la protezione dei dati personali (doc. web 9707561 del 12/10/2021), può essere svolta dal titolare di Studio direttamente, ovvero da soggetto da questi nominato.
Occorrerà nello specifico, per ottemperare alla normativa dentro lo Studio o nei condomini provvisti di dipendente:
- predisporre l’informativa del trattamento dei dati ex art. 13 GDPR da mettere a disposizione degli interessati prima che venga effettuato l’accertamento
- nominare il delegato mediante atto scritto formale che deve essere accettato, contenente tutte le istruzioni, sia in termini di trattamento dei dati personali ex art. 29 GDPR, sia in termini di istruzioni sull’uso dell’app VerificaC19 da utilizzare per validare il Certificato Verde;
- effettuare la verifica prima dell’ingresso nel luogo di lavoro, chiedendo di esibire il Certificato Verde che può essere digitale o cartaceo;
- la verifica può dare schermata verde o blu (il soggetto potrà entrare nell’edificio), o schermata rossa (al soggetto dovrà essere impedito l’ingresso).
In tale ultima ipotesi, si può avviare l’iter necessario per assegnare al dipendente l’assenza ingiustificata. Lo stesso vale in caso di mancata esibizione del certificato; - predisporre l’informativa del trattamento dei dati ex art. 13 GDPR da mettere a disposizione degli interessati prima che venga effettuato l’accertamento
- è possibile raffrontare il Certificato Verde con il documento di identità in caso di dubbi sull’identità del soggetto accertato;
- il delegato, come espresso dal Garante per la Tutela dei dati personali, non deve raccogliere i dati dell’interessato in qualunque forma, né dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare, effettuare lo “screen shot” del risultato, registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate, compresa la data di scadenza del Certificato Verde
- adottare le misure di sicurezza in relazione al trattamento dati effettuato, verificando la conformità dei device, istruendo il delegato a far si che lo schermo sia direzionato in modo da non poter essere visto da terzi, vietando qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento, verificando che tutte le operazioni di verifica avvengano in forma quanto più possibile riservata;
- in caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di riservatezza o di disponibilità dei dati, occorre attivare le procedure di Data Breach;
- occorre integrare il registro delle attività dei trattamenti in relazione a questa ulteriore incombenza dello studio;
- laddove si amministri un condominio privo di dipendenti e si sposi la tesi che in tal caso non si tratti di “luogo di lavoro” in senso stretto, lo Studio dovrà accertarsi, in relazione ai fornitori, che il datore di lavoro adoperi solo persone in regola con il certificato verde.
Nomine, informative, documento per i fornitori, registro dei trattamenti, tante nuove attività in corso di emergenza che si sommano a quelle che uno Studio professionale già deve affrontare per adeguamento al Regolamento UE 16/679, che vanno dall’uso della documentazione completa (nomine, registri, informative), alla predisposizione delle analisi dei rischi per i trattamenti negli studi e in caso di impianti di videosorveglianza, per finire alle procedure tecniche ed organizzative necessarie per mitigare i rischi collegati alle attività di trattamento effettuate.
AGIAI, Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari
La pagina dell’AGIAI su La Stampa del 31 Ottobre 2021