Accedi

Hai dimenticato la password?

x

Niente telecamere se riprendono aree pubbliche

Se la telecamera, per le sue caratteristiche, è idonea a inquadrare anche parte del parco giochi antistante l’abitazione, la sua installazione deve ritenersi contraria ai principi di liceità e minimizzazione dei dati previsti dal GDPR e quindi illecito il relativo trattamento dei dati acquisiti. Lo ha chiarito il Garante Privacy nel provvedimento n. 477 del 12 ottobre 2023.

La decisione pone fine a una vicenda che ha inizio quando al Garante Privacy viene segnalata dai Carabinieri la presenza di una telecamera posizionata sul muro esterno di una proprietà e in grado di riprendere le aree pubbliche antistanti, ovvero un parco giochi e una piazza.

La proprietaria dell’immobile e dell’impianto giustifica il posizionamento delle telecamere con la volontà di riprendere alcuni soggetti che si sono resi responsabili di frasi e condotte minacciose nei suoi riguardi e nei confronti dei quali la stesa si riserva di sporgere denuncia. La donna dichiara di non avere alcun interesse a riprendere le aree pubbliche, ma solo lo spazio antistante il proprio portone di ingresso.

Al termine dell’attività istruttoria il Garante Privacy rileva che la donna, attraverso l’uso delle telecamere, ha effettuato un trattamento di dati personali illecito, perchè in violazione di quanto previsto dal GDPR.

Vero che alle persone fisiche è consentito utilizzare sistemi di video sorveglianza nelle aree di diretto interesse come quelle del domicilio e delle sue pertinenze. Il trattamento dei dati però deve riguardare attività di “carattere esclusivamente personale e domestico”.

Le telecamere non possono quindi riprendere:

  • aree comuni come le scale, gli androni e i parcheggi condominiali;
  • luoghi aperti al pubblico, come piazze e vie;
  • spazi aperti al pubblico, come balconi, porte e finestre di pertinenza altrui.

L’angolo visuale delle telecamere quindi deve riprendere solo le aree di propria pertinenza, magari attivando l’oscuramento delle parti che esulano da questo limite di ripresa.

Per il Garante l’installazione delle telecamere deve pertanto ritenersi illegittima. Nel caso di specie non sono adottate infatti le dovute accortezze finalizzate a limitare l’angolo di ripresa e non è stata dimostrata la sussistenza di una situazione di rischio effettivo in grado di giustificare l’impianto di video sorveglianza.

Scarica il provvedimento n. 447 del Garante Privacy del 12 ottobre 2023