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Regolamento condominiale: nulla la clausola che vieta gli animali

Nulla la clausola del regolamento contrattuale condominiale che vieta di tenere animali domestici in condominio

Il Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 134/2025 dichiara nulla la clausola del regolamento condominiale contrattuale che vieta ai condomini di tenere animali domestici.

La vicenda

Nella vicenda, il regolamento contrattuale di un condominio vieta di tenere gli animali domestici. Un condomino ricorre in giudizio per chiedere che venga dichiarato nullo l’articolo del regolamento contrattuale che così dispone: “è vietato tenere (…) animali domestici che non possono vivere costantemente all’interno delle unità immobiliari. In particolare è vietato tenere cani non essendo possibile provvedere alle loro esigenze senza lordare e danneggiare gli spazi condominiali”.

La decisione

Il Tribunale di Cagliari accoglie la richiesta del singolo e dichiara nulla la clausola contrattuale che vieta il possesso di animali domestici negli alloggi condominiali.

Il divieto contrasta, infatti, con l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c., considerata norma di ordine pubblico.
Occorre prendere atto dell’evoluzione della coscienza sociale, che vede gli animali domestici come componenti essenziali della vita affettiva e familiare. La sentenza chiarisce inoltre che l’art. 1138 c.c. si applica a tutti i regolamenti condominiali, compresi quelli di natura contrattuale, e che qualsiasi disposizione contraria deve considerarsi nulla.

Essa richiama anche l’art. 155 Disp. Att. c.c., secondo cui: “1. i regolamenti non possono contenere norme in contrasto con la legge; 2. il principio di nullità si estende anche ai regolamenti contrattuali quando impongono divieti contrari a norme di ordine pubblico, come l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c.”.
Esistono diverse interpretazioni sull’applicazione di questa norma ai regolamenti contrattuali.

Alcuni ritengono che essa riguardi solo i regolamenti assembleari, altri che il divieto sia invalido anche nei regolamenti contrattuali. La decisione, in linea con quest’ultimo orientamento, si inserisce in un quadro normativo che nel tempo ha rafforzato la tutela degli animali.

La legge-quadro n. 281/1991 protegge gli animali da affezione, la legge n. 189/2004 punisce il maltrattamento e l’uccisione degli animali, mentre la legge n. 120/2010 impone l’obbligo di soccorrere animali feriti.
A livello europeo, la Convenzione per la protezione degli animali da compagnia e il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea obbligano gli Stati membri a considerare il benessere degli animali.

Nel caso di specie, il Tribunale conferma quindi che i regolamenti condominiali, siano essi assembleari o contrattuali, non possono vietare la convivenza con animali domestici, riconoscendo il valore del rapporto affettivo tra uomo e animale e sancendo la nullità di qualsiasi clausola che imponga un divieto simile.

Scarica la sentenza n. 134/2025 del Tribunale di Cagliari