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Revoca amministratore di condominio: no al ricorso in Cassazione

La Suprema Corte torna ad esprimersi sulla revoca dell’amministratore di condominio, ribadendo che il decreto con cui la corte d’Appello provvede in merito non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Il decreto con cui la Corte d’Appello provvede, su reclamo dell’interessato, in ordine alla domanda di revoca dell’amministratore di condominio, non avendo carattere decisorio e definitivo, non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.. è quanto ha ricordato la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 7623/2019 rigettando il ricorso di un condomino.

La vicenda

L’uomo impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma che aveva rigettato la domanda di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, ritenendo che dovesse essere ammessa la revoca o modifica del provvedimento del giudice del reclamo se basata su elementi sopravvenuti. Tale era il caso di specie, a suo dire, poiché l’istanza denunciava nuove cause di “gravi irregolarità” non poste alla base dell’iniziale domanda.

La decisione

Per la Corte però la tesi del condomino è sbagliata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, ricordano i giudici della sesta sezione civile, “è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e art. 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione”.
Tale ricorso, specificano, “è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo”.
Il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio, rammenta ancora la Suprema Corte, “si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte d’appello (art. 64 disp. att. c.p.c.), e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o ‘status’”.
Conseguentemente, il decreto con cui la corte d’appello provvede sulla revoca dell’amministratore di condominio, “non avendo carattere decisorio e definitivo, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre può essere revocato o modificato dalla stessa corte d’appello, per un preesistente vizio di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo (restando attribuita al tribunale, giudice di primo grado, la competenza a disporre la revisione del provvedimento emesso in sede di reclamo, sulla base di fatti sopravvenuti)”.
Da qui il rigetto del ricorso.

Vai all’ordinanza n.7623/2019 della Corte di Cassazione