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Ringhiere e tettoie: Iva ridotta

Per l’Agenzia delle entrate ringhiere e tettoie, autonome e riutilizzabili, possono beneficiare dell’Iva ridotta al 4%

Le ringhiere per i balconi complete di ogni elemento e le tettoie (per balconi e terrazze) rientrano nella categoria dei beni finiti e beneficiano, dunque, dell’Iva ridotta al 4%, purché mantengano la propria individualità e possano essere riutilizzati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 71/2020 del 21 febbraio scorso.

Il quesito

A formulare l’istanza di interpello al fisco è una società di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni edili che chiede chiarimenti sull’applicazione delle agevolazioni riguardanti i c.d. “beni finiti”. In particolare, chiede se le agevolazioni Iva al 4% per i prodotti destinati alla realizzazione di fabbricati “Tupini” possono essere applicate anche alle ringhiere dei balconi complete di ogni elemento e alle tettoie per balconi e terrazze montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio, oppure se a tali prodotti si applica l’Iva al 10 per edifici assimilati ai fabbricati Tupini.

La tesi del contribuente

La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente è che i prodotti indicati rientrino tra i “beni finiti” e quindi possano essere ceduti con le agevolazioni previste dalla legge in quanto, pur incorporati nella costruzione “mantengono la propria individualità e restano comunque riconoscibili senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni”. A suffragare tale tesi, il fatto che tra i beni finiti l’Agenzia ha ricompreso in passato (v. risoluzione n. 39/1996) anche le “scale a chiocciola”, giacché sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte”, conservando la propria individualità. Per cui, a parere della società i prodotti dalla stessa commercializzati sono del tutto similari alle scale a chiocciola.

Beni finiti e agevolazioni

L’Agenzia ripercorre innanzitutto la disciplina in materia (cfr. n. 24 della Tabella A, Parte II, allegata al dpr n. 633/1972) e spiega che alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile:
“- l’aliquota IVA del 4% quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali; – l’aliquota IVA del 10% quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati “Legge Tupini”) nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati”.
Per “beni finiti” “cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile.
Non esistendo una elencazione tassativa dei beni finiti, proseguono dal fisco, sono stati riconosciute nel tempo, a titolo esemplificativo: gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas, nonché le scale a chiocciola, e, ancora, le porte, i lavandini (ecc.).

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce della prassi riportata, concludono quindi le Entrate, si ritiene che le ringhiere per balconi (complete di ogni elemento) e le tettoie per balconi e terrazze (montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio) “possano rientrare nella categoria dei ‘beni finiti’ e beneficiare delle suddette aliquote ridotte – qualora – mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili ‘in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte’, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto”.
Diversamente, saranno soggetti all’aliquota ordinaria.

Scarica la risposta n. 71/2020 dell’Agenzia delle Entrate