Il decreto legislativo n. 73/2020, attuativo della direttiva Ue 2018/2002, detta nuove regole per la ripartizione delle spese di riscaldamento in condominio e non solo
Novità in arrivo per il riscaldamento nei condomini. Il d.lgs. n. 73/2020, attuativo della direttiva Ue 2018/2002 (di modifica della precedenza 2012/27), che cambia i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento nei condomini e detta altre importanti misure sull’efficienza energetica, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 luglio 2020 ed entra in vigore il 29 luglio prossimo.
Vediamo le novità.
Spese di riscaldamento: i nuovi parametri di ripartizione
Una delle modifiche più rilevanti per il condominio è senz’altro quella riguardante la ripartizione delle spese.
Nello specifico, viene eliminato il riferimento alla norma Uni 10200 e introdotto un criterio “misto” suddiviso per almeno il 50% in base ai consumi volontari e per la quota restante su un parametro che potrà essere costituito da millesimi, metri quadrati, metri cubi, ecc.
Secondo l’art. 9, lett. D, infatti, “quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso, gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese”.
La fatturazione dei consumi
In ordine alla fatturazione dei consumi, il decreto stabilisce che le informazioni siano comunicate al cliente finale “almeno ogni bimestre a titolo gratuito”.
Viene specificato inoltre che “le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore”.
Obbligo che, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, “può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l’utente non abbia provveduto a comunicare l’autolettura per il relativo periodo”.
Il responsabile della fatturazione dei consumi è l’amministratore di condominio o altro soggetto identificato dagli utenti.
Infine, gli utenti devono poter scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica.
Contatori con lettura da remoto
Altra importante novità imposta dal nuovo decreto è la previsione che tutti i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore installati dopo il 25 ottobre 2020, siano leggibili da remoto.
In ogni caso, entro il 1° gennaio 2027, “tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto”.
Scarica il decreto legislativo n. 73/2020 attuativo della direttiva Ue 2018/2002